Art. 1.

      1. Le attività di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), dall'Ente nazionale sordomuti (ENS), dall'Unione italiana ciechi (UIC) e dall'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS).
      2. Agli enti di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti poteri di rappresentanza delle rispettive categorie dei soggetti di cui al medesimo comma 1.
      3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli enti morali, riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, i cui statuti prevedano lo svolgimento di attività nei confronti dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale.